Nuovo Codice di Deontologia professionale Commercialisti

Da oggi, 1° marzo 2016, entra in vigore il nuovo codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le principali novità del nuovo Codice deontologico riguardano:

  • l’applicabilità anche alle società professionali (artt. 1 e 3) oltre che agli iscritti all’elenco speciale ed ai tirocinanti;
  • l’obbligo di comunicazione al cliente degli estremi della polizza assicurativa per i rischi professionali ed i relativi massimali (art. 14);
  • i rapporti tra colleghi, con la precisazione di alcuni comportamenti nelle circostanze più delicate. Viene altresì precisato che la mera indicazione del nome di un collega ad un cliente non può essere considerata prestazione professionale (art. 15);
  • la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, un indennizzo a favore del professionista (art. 20);
  • la condotta che deve tenere il professionista in caso di rinunzia all’incarico professionale laddove il cliente non paghi le prestazioni ovvero si renda irreperibile; viene ribadito in  ogni caso il dovere di restituire la documentazione contabile ed amministrativa eventualmente detenuta e ciò a prescindere dal saldo delle somme dovute (art. 23);
  • la misura del compenso – che non deve essere sproporzionata rispetto all’attività da svolgere, ma può prevedere una parte fissa ed una variabile (a successo) – deve essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
  • nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali vengono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente fatto divieto di utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28);
  • un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
  • misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42) con obbligo di denuncia nel caso in cui un iscritto ne abbia notizia;
  • nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico di professore; è stato altresì specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).

È opportuno ricordare che il rispetto del codice deontologico costituisce un espresso obbligo di legge, previsto dagli art. 49 e 50 dell’ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005), e la sua inosservanza è sanzionata ai fini disciplinari.

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