Codice Etico.
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
Sezione I – Premessa
Obiettivo del presente Codice Etico è quello di stabilire, in modo chiaro ed evidente, i principi cui si debbono attenere tutti coloro che, all’interno dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (di seguito anche “UGDCEC” o “Unione”), rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché tutti gli associati, e chiunque altro intrattenga con esso rapporti, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero operi a qualsiasi titolo, tutti di seguito definiti “Destinatari”.
Sono Destinatari del presente Codice anche tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’UGDCEC.
Con l’adozione del Codice Etico l’ UGDCEC intende:
- rispettare i principi di legalità, imparzialità, trasparenza, correttezza, riservatezza nonché dei principi deontologici per come stabiliti dal Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti vigente;
- riconoscere rilevanza ed efficacia vincolante ai principi etici di seguito descritti anche nell’ambito della prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- definire i principi etici che devono guidare l’attività ed i rapporti dei Destinatari del Codice Etico;
- indicare i principi etici ai quali i Destinatari del Codice Etico sono obbligati tenuti ad attenersi;
- definire un apposito sistema sanzionatorio che assicuri l’efficace e concreta attuazione del presente Codice Etico.
L’Associazione, nell’ambito e nella conduzione delle sue attività assume, come principi ispiratori, il rispetto delle varie leggi e normative (italiane e straniere, nel caso dovessero essere applicate in relazione all’attività dell’ente), in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e, in un’ottica di responsabilità sociale, di gestione economicamente sostenibile nel tempo, di rispetto della dignità della persona, di promozione e valorizzazione del lavoro, e di tutela ambientale attraverso un corretto e responsabile utilizzo delle risorse.
Sezione II – Contenuti del Codice
Art. 1 – Perimetro e destinatari
Tutti i Destinatari devono attenersi ai principi e alle disposizioni del Codice Etico, tutelando attraverso i propri comportamenti la rispettabilità e l’immagine dell’UGDCEC.
Pertanto, i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti e ad applicarli tanto nei rapporti intra associativi, quanto nei rapporti con soggetti esterni all’UGDCEC e, in particolar modo, con le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità Pubbliche.
In particolare, i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice Etico nel fissare gli obiettivi dell’UGDCEC, nonché in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione dell’Unione stessa.
Tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con l’UGDCEC, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.
É compito dei Consiglieri garantire l’effettiva attuazione del Codice e la diffusione dello stesso all’interno e all’esterno dell’Unione mediante apposite attività di comunicazione.
Al fine di favorire la piena applicazione del Codice Etico, ciascun Consigliere provvederà anche a:
- monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- riportare, ove opportuno, al Consiglio Direttivo le accertate violazioni del Codice Etico e gli eventuali suggerimenti;
- proporre al Consiglio Direttivo, ove necessario, la revisione del Codice Etico.
Art. 2 – Rispetto delle leggi
Caratteristica imprescindibile dei rapporti intercorrenti tra l’Unione, il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti ed ogni Associato, è il rispetto delle leggi e delle normative vigenti applicabili. Tale impegno è esteso anche ai Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed a chiunque abbia o intenda intrattenere rapporti con l’Unione.
Pertanto non saranno avviati, o potranno essere interrotti, rapporti per i quali si configurino violazioni di quanto previsto dal Codice e/o dalle leggi e dalla vigente normativa applicabile.
A tal proposito, l’Unione adotterà gli strumenti organizzativi ritenuti di volta in volta idonei a prevenire la violazione di disposizioni di legge vigenti.
Art. 3 – Divulgazione del Codice
L’UGDCEC si impegna a portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente Codice, attraverso apposite attività di comunicazione (per esempio attraverso la pubblicazione dello stesso in una sezione dedicata nel sito internet) e alla espressa accettazione dello stesso da parte degli Associati in fase di iscrizione/rinnovo.
Art. 4 – I valori dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano
L’Unione ha adottato un sistema di valori che deve essere assunto quale costante punto di riferimento comportamentale per tutte le persone che agiscono nel suo interesse.
L’Unione vuole affermare, ancora più significativamente, l’importanza dei principi di:
Integrità
UGDCEC si impegna ad essere un’associazione SENZA SCOPO DI LUCRO, APOLITICA ED APARTITICA in cui la correttezza, l’onestà, l’equità e l’imparzialità dei comportamenti, all’interno e all’esterno dell’associazione, costituiscano un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con i soggetti terzi all’Unione e si garantisce generale trasparenza nelle relazioni con i terzi.
Coerenza
Tutti coloro che operano per l’Unione sono chiamati, a qualsiasi livello, ad attuare quotidianamente in ogni azione, la missione, i valori ed i principi di funzionamento dell’Unione stessa.
Art. 5 – Relazioni con i Fornitori
Le relazioni con i fornitori di beni e servizi sono regolate dal presente Codice Etico.
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per l’Unione e alla concessione delle pari opportunità per ogni Fornitore. Sono inoltre fondati sulla reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. La scelta dei nuovi fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati nel rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza e sulla base di obiettivi requisiti di serietà, qualifica, efficienza ed economicità.
Art. 6 – Prevenzione di fenomeni potenzialmente legati al riciclaggio e alla ricettazione
L’Unione si impegna a garantire la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone adeguati presidi di controllo nel contrastare qualsiasi forma di riciclaggio e ricettazione. L’Unione, pertanto, è tenuta:
- a verificare in via preventiva, con diligenza professionale, le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, Fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d’affari;
- ad operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro e/o beni o altre utilità provenienti da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.
Art. 7 – Relazioni con l’esterno
L’assunzione di impegni verso altri enti privati è riservata esclusivamente alle funzioni ai soggetti autorizzati, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e della vigente normativa applicabile e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione dell’Unione.
Art. 8 – Registrazioni contabili e bilanci
L’Unione persegue la propria attività assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate al fine di garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (rendiconto annuale) e per prevenire qualsiasi comportamento illecito.
La contabilità dell’Unione è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.
Art. 9 – Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine e con le autorità con poteri ispettivi e di controllo
L’Unione offre la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dei rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine e di chi abbia poteri ispettivi per conto di qualsiasi Pubblica Amministrazione.
Art. 10 – Violazione del Codice Etico e sanzioni
La violazione di quanto statuito dal presente Codice verrà punita con opportuni provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all’allontanamento dall’Unione dei responsabili, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.
Art. 11 – Monitoraggio e aggiornamento del Codice
Con periodicità almeno annuale, il presente Codice dovrà essere oggetto di verifica e di eventuale aggiornamento da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Consiglio Direttivo e Collegio dei Probiviri
L’Unione incoraggia tutti i Destinatari a rivolgersi al Consiglio Direttivo e/o al Collegio dei Probiviri in caso di dubbio su quale sia il comportamento più appropriato da tenere in specifiche circostanze.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri sono inoltre deputati a ricevere le segnalazioni in ordine alla violazione, anche solo tentata o presunta, del Codice Etico. È pertanto obbligo di ciascun Destinatario del Codice Etico segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai principi del presente documento attraverso la posta elettronica all’indirizzo segreteria@ugdcec.milano.it, e/o probiviri@ugdcec.milano.it
Il Consiglio Direttivo adottano misure idonee per garantire la riservatezza dell’identità di chi trasmette informazioni.
Tutte le segnalazioni effettuate in malafede saranno oggetto di sanzione da parte del Consiglio Direttivo, previa verifica circa la mancanza di riscontro fattuale della segnalazione stessa e la sua finalità di danneggiare o comunque recare pregiudizio ai Destinatari del Codice Etico.
Art. 13 – Norme di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.